Discussione:
liquidazione Soc. Pers. e plusvalenza rateizzata art.86/917
(troppo vecchio per rispondere)
studio comm
2007-05-27 17:10:18 UTC
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Una società di persone in Luglio 2007 vende l'unica azienda e ne ricava una
plusvalenza.
In Agosto 2007 è posta in liquidazione al fine di poter rateizzare la
plusvalenza ai sensi dell'art.86/917.

La società avrà DUE PERIODI D'IMPOSTA: Ante liquidazione e post
liquidazione.

L'art.86 c.4, dice chiaramente che la rateizzazione è fatta "in quote
costanti nell'ESERCIZIO STESSO e nei successivi ma non oltre il quarto".

Ritengo che lo specifico riferimento all'ESERCIZIO (e non al periodo
d'imposta) mi dia la possibilità di tassare il quinto della mia plusvalenza
UNA SOLA VOLTA nell'anno 2006 e precisamente nel periodo ANTE LIQUIDAZIONE
poichè è in questo periodo che la mia azienda ha conseguito la plusvalenza.
Il periodo post liquidazione (da agosto a dicembre 2006) conterrà
semplicemente la gestione "ordinaria di liquidazione" ma non anche un'altro
quinto della plusvalenza.

Siete d'accordo oppure sto prendendo una cantonata?
Grazie mille
studio comm
2007-05-28 08:36:48 UTC
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Post by studio comm
anche un'altro
scusate! che errore madornale!!!
studio comm
2007-05-28 16:12:23 UTC
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Post by studio comm
Ritengo che lo specifico riferimento all'ESERCIZIO (e non al periodo
d'imposta) mi dia la possibilità di tassare il quinto della mia
plusvalenza UNA SOLA VOLTA nell'anno 2006 e precisamente nel periodo ANTE
LIQUIDAZIONE poichè è in questo periodo che la mia azienda ha conseguito
la plusvalenza.
Il periodo post liquidazione (da agosto a dicembre 2006) conterrà
semplicemente la gestione "ordinaria di liquidazione" ma non anche
un'altro quinto della plusvalenza.
nel frattempo ho trovato appunti fatti per un caso analogo nel 1998: in
accordo con l'allora direttore dellUfficio Imposte locale avevo frazionato
la plusvalenza di un anno nei due periodi d'imposta.
Per giunta all'epoca si potevano fare anche gli appunti sulle DR spiegando
il comportamento adottato. Non ho mai ricevuto eccezioni, ma quelli erano
altri tempi!

In questo momento NON mi sentirei di rifare una cosa simile, tant'è che ho
trovato una vecchia CM n.108/e del 3/05/1996 punto 6.12 (addirittura
precedente al mio operato!) che asserisce il contrario, sebbene riferito non
proprio al mio caso sopraccitato. La copio-incollo piu' sotto.

Il MEMENTO pag.365 parrebbe invece avvalorare la mia tesi, ma non vi è alcun
riferimento normativo.

Il Leo Monacchi Schiavo non dice nulla al riguardo, menziona pero' la
formazione del reddito nei vari anni ecc...e fra le righe sembrerebbe di
capire...che posso fare quello che voglio :-)

Il Casanmaner per questa volta è pro-fisco, ma mi piacerebbe dargli torto
per una volta nella vita!


***************
CM 108/1996
6.12 Imputazione delle plusvalenze per un'impresa in liquidazione
D. Un imprenditore ha comunicato alla Camera di commercio
nel
gennaio 1996 la cessazione della propria attivita' con effetto
dal
31 dicembre 1995. In data 30 gennaio 1996 ha comunicato all'ufficio
delle
imposte competente la messa in liquidazione dell'unica
impresa
gestita. L'imprenditore aveva conseguito nel 1993 plusvalenze assoggettate
a
tassazione in quote costanti ed aveva sostenuto nello stesso anno
1993
costi di manutenzione eccedenti il limite di deducibilita'
previsto
dall'art. 67 del TUIR.. Cio' premesso, tenuto presente altresi' che
la
liquidazione e' ancora in corso e senza esercizio di attivita', si
chiede
di conoscere se le quote di plusvalenze e di costo normalmente
imputabili
agli esercizi successivi al 1995, debbano essere nel caso in
specie
comprese anche nello stesso esercizio 1995 ovvero in quelli successivi ed
in
quali.
R. L'art. 124, comma 2, del TUIR stabilisce che per le
imprese
individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice
il
reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura
della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale, che deve
essere
redatto anche nei casi di cui all' art. 79. Se la liquidazione si
protrae
oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla
residua
frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio
e'
determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio ovvero a
norma
dell'art. 79 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base
al
bilancio finale. Pertanto, considerato che per i periodi intermedi
di
liquidazione il reddito che ne deriva e' sempre determinato in base ai
criteri
del reddito d'impresa, di cui al Titoli I, capo VI, ne deriva che anche
in
tali esercizi intermedi dovranno essere imputate le quote di plusvalenze o
di
costo fiscalmente rilevanti in base alle normali regole.
Le eventuali quote residue di plusvalenze dovranno
necessariamente
concorrere alla formazione del reddito relativo all'ultimo esercizio in cui
si
chiude la fase di liquidazione.

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