Discussione:
cessione quote con pagamento rateale, come tutelarsi?
(troppo vecchio per rispondere)
news.tin.it
2007-12-04 16:29:51 UTC
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una srl deve cedere le quote possedute in un'altra srl.

il pagamento a fronte di tale vendita sarà per il 50% con bonifico
anticipato, il restante 50% con 6 effetti cambiari a scadenze trimestrali.

chi acquista e' altra srl

quale strumento puo' essere + opportuno al fine di proteggersi
da eventuali insolvenze future (mancato pagamento cambiali) ?

grazie, ciao.
Ludwig
2007-12-04 16:44:34 UTC
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Post by news.tin.it
una srl deve cedere le quote possedute in un'altra srl.
il pagamento a fronte di tale vendita sarà per il 50% con bonifico
anticipato, il restante 50% con 6 effetti cambiari a scadenze trimestrali.
chi acquista e' altra srl
quale strumento puo' essere + opportuno al fine di proteggersi
da eventuali insolvenze future (mancato pagamento cambiali) ?
Magari chiedi al notaio se è possibile inserire in atto la clausola di
passaggio delle quote al totale pagamento delle stesse (ovviamente se va
bene a voi e alla controparte).

Bye, Ludwig.
news.tin.it
2007-12-04 17:58:39 UTC
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Post by Ludwig
Magari chiedi al notaio se è possibile inserire in atto la clausola di
passaggio delle quote al totale pagamento delle stesse (ovviamente se va
bene a voi e alla controparte).
il notaio dice che non e' possibile, o meglio sarebbe possibilie
ma significa che per 18 mesi (6x3) di fatto la società resterebbe ancora
controllata dall'altra SRL,
e soprattutto ci sarebbero responsabilità e diritti quale l'approvazione del
bilancio, gestita pero' da altri!!!!

il notaio ha ipotizzato il PEGNO delle quote
vi e' mai capitato?

ciao M.
Ludwig
2007-12-05 08:15:41 UTC
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Post by news.tin.it
Post by Ludwig
Magari chiedi al notaio se è possibile inserire in atto la clausola di
passaggio delle quote al totale pagamento delle stesse (ovviamente se va
bene a voi e alla controparte).
il notaio dice che non e' possibile, o meglio sarebbe possibilie
ma significa che per 18 mesi (6x3) di fatto la società resterebbe ancora
controllata dall'altra SRL,
e soprattutto ci sarebbero responsabilità e diritti quale l'approvazione
del bilancio, gestita pero' da altri!!!!
il notaio ha ipotizzato il PEGNO delle quote
vi e' mai capitato?
Di quote di srl no, ma di azioni si.
Non vedrei problemi in questo caso.

Bye, Ludwig.
Marco Fivizzani
2007-12-05 09:18:49 UTC
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Post by news.tin.it
il notaio ha ipotizzato il PEGNO delle quote
vi e' mai capitato?
Art. 2471-bis



Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione

[1] La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.
Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si
applicano le disposizioni dell'articolo 2352.



Art. 2352 (1)



Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni

- [1] Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni(2), il diritto di voto
spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o
all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è
esercitato dal custode.



- [2] Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al
socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte.
Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al
versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e
qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere
alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla
negoziazione nei mercati regolamentati.



- [3] Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442,
il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova
emissione.



- [4] Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio
deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima
della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni
nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di
usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo
diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.



- [5] Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma
dell'articolo 2347.



- [6] Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti
diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel
presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio
sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro
sono esercitati dal custode
news.tin.it
2007-12-05 10:18:31 UTC
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Post by Marco Fivizzani
Post by news.tin.it
il notaio ha ipotizzato il PEGNO delle quote
vi e' mai capitato?
Art. 2471-bis
ti ringrazio
ma l'articolo del codice lo conoscevo!

era nell'aspetto pratico che volevo consigli...

ciao M.
Ifix Tchen Tchen
2007-12-05 12:12:07 UTC
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#CZG# The President (per iscrizioni: ***@czg.it indicando come oggetto
"iscrizione")


La miglior qualità di una donna ?
......il silenzio ! (imho)



Era una snc, ma puoi prendere spunto.



Resta inteso, comunque, tra le parti interessate al presente atto che
relativamente alle obbligazioni di somme di denaro - per le quali, sempre
con la sottoscrizione del presente atto, i suddetti soci XXXXXXXXXX,
YYYYYYYY, ZZZZZZZZZ si costituiscono garanti a prima e semplice richiesta
dell'effettivo pagamento per l'intero ammontare così come poc'anzi
concordato - contenute nello stesso a favore del signor RRRRRRRRRRRR, il
presente atto costituisce "ex lege" titolo esecutivo ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 474 C.P.C.



;-)

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