Discussione:
Riaddebito multa e IVA
(troppo vecchio per rispondere)
Chiara
2005-07-22 15:32:50 UTC
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Devo riaddebitare una multa su un cartello pubblicitario, pagata in
quanto intestata a mio nome. La riaddebito all'agenzia pubblicitaria che
avrebbe dovuto provvedere ai regolari pagamenti.

Il riaddebito della multa alla società pubblicitaria, ai fini IVA è
fuori campo (art. 15?) oppure va assoggettato all'imposta?

Ciao e grazie!

Chiara
--
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Josedam
2005-07-22 17:06:40 UTC
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Chiara <***@hotmail.com> ha scritto:

| Devo riaddebitare una multa su un cartello pubblicitario, pagata in
| quanto intestata a mio nome. La riaddebito all'agenzia pubblicitaria che
| avrebbe dovuto provvedere ai regolari pagamenti.
|
| Il riaddebito della multa alla società pubblicitaria, ai fini IVA è
| fuori campo (art. 15?) oppure va assoggettato all'imposta?
|
| Ciao e grazie!
|
| Chiara

secondo me la seconda
Chiara
2005-07-25 07:37:46 UTC
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Post by Josedam
secondo me la seconda
Anche secondo me, ma ho trovato che spesso vari consulenti sostengono la
non imponibilità... ma non dicono in base a quale articolo... che manchi
forse qualche presupposto oggettivo/soggettivo?
--
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FM ©
2005-07-25 08:02:40 UTC
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Post by Chiara
Anche secondo me, ma ho trovato che spesso vari consulenti sostengono la
non imponibilità... ma non dicono in base a quale articolo... che manchi
forse qualche presupposto oggettivo/soggettivo?
Naturalmente.
Manca il presupposto oggettivo
Non costituisce né cessione di beni, né prestazione di servizi.

Operazione esclusa dalla b.i.
FM

Chiara
2005-07-25 07:47:38 UTC
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Post by Josedam
secondo me la seconda
Ho trovato!

Il riaddebito di multe, sanzioni, franchigie è escluso da IVA ai sensi
dell'articolo 15 del DPR 633/1972.
Infatti il riaddebito di tali costi non deve considerarsi quale
corrispettivo di prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell'IVA
ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/1972.

In tale senso si è espresso il Ministero con la Risoluzione Ministeriale
n. 361871 del 27 luglio 1978, ove in relazione a determinati costi il
riaddebito ad un altro soggetto deve intendersi a titolo di risarcimento
danni e come tale da considerarsi fuori dal campo di applicazione del
tributo per mancanza del presupposto oggettivo.

Quindi l'operazione si inquadra tra quelle di cui all'art. 15 n. 1 del
DPR n. 633/1972 " non concorrono a formare la base imponibile: le somme
dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre
irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del
committente".
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