davide
2004-02-06 13:06:01 UTC
Azienda caduta in successione nel 1995 e prosecuzione dell'attività da parte
dei 3 eredi come sdf fino al 2001. Nel 2001 la sdf si regolarizza in snc.
Ora due eredi vogliono recedere dalla società e pertanto, l'unico socio
superstite proseguirebbe come ditta individuale.
Ovviamente i due eredi verranno liquidati in base al valore corrente
dell'azienda.
Il valore della quota attribuito a ciascun socio recedente è comprensivo -
del valore della quota in successione;
- degli utili in corso di maturazione fino alla data del recesso;
- della quota di avviamento maturata fino alla data del recesso.
Prima domanda: nella convinzione che la società possa dedursi la quota
costituita dagli utili maturati dall'inizio dell'esercizio sino alla data di
recesso (deducibile interamente nell'esercizio) e l'avviamento (deducibile
in ragione di 1/10 l'anno), ciò vale anche nel caso in cui, trascorsi 6 mesi
dal recesso l'unico socio, non avendo trovato nessun'altra persona disposta
ad entrare in società, decida di proseguire l'attività come ditta
individuale sobbarcandosi lui gli oneri della liquidazione delle quote? In
altre parole, può il socio superstite portarsi in deduzione l'avviamento?
Seconda domanda: i soci che recedono possono assoggettare i redditi così
percepiti a tassazione separata? Mi è sorto questo dubbio in quanto la snc è
sorta nel 2001 (e quindi non sono trascorsi 5 anni); tuttavia si tratta di
una snc sorta a seguito di regolarizzazione da sdf, e quindi già
preesistente dal 1995 (in questo caso la partecipazione dei soci nella
società supera abbondantemente i 5 anni).
Grazie
Davide, praticante dott.comm.
dei 3 eredi come sdf fino al 2001. Nel 2001 la sdf si regolarizza in snc.
Ora due eredi vogliono recedere dalla società e pertanto, l'unico socio
superstite proseguirebbe come ditta individuale.
Ovviamente i due eredi verranno liquidati in base al valore corrente
dell'azienda.
Il valore della quota attribuito a ciascun socio recedente è comprensivo -
del valore della quota in successione;
- degli utili in corso di maturazione fino alla data del recesso;
- della quota di avviamento maturata fino alla data del recesso.
Prima domanda: nella convinzione che la società possa dedursi la quota
costituita dagli utili maturati dall'inizio dell'esercizio sino alla data di
recesso (deducibile interamente nell'esercizio) e l'avviamento (deducibile
in ragione di 1/10 l'anno), ciò vale anche nel caso in cui, trascorsi 6 mesi
dal recesso l'unico socio, non avendo trovato nessun'altra persona disposta
ad entrare in società, decida di proseguire l'attività come ditta
individuale sobbarcandosi lui gli oneri della liquidazione delle quote? In
altre parole, può il socio superstite portarsi in deduzione l'avviamento?
Seconda domanda: i soci che recedono possono assoggettare i redditi così
percepiti a tassazione separata? Mi è sorto questo dubbio in quanto la snc è
sorta nel 2001 (e quindi non sono trascorsi 5 anni); tuttavia si tratta di
una snc sorta a seguito di regolarizzazione da sdf, e quindi già
preesistente dal 1995 (in questo caso la partecipazione dei soci nella
società supera abbondantemente i 5 anni).
Grazie
Davide, praticante dott.comm.