dcg
2008-01-14 15:26:05 UTC
Come vi comportate per quanto riguarda l'ammortamento o meno dei software
applicativi acquistati da professionisti (intesi come lavoratori autonomi e
non impresa).
L'agenzia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 117/E del 12-4-2002. In
essa, in analogia con i redditi di impresa, si afferma il principio di
competenza e non di cassa e aliquote di ammortamento pari al 50% (prima del
Decreto Bersani erano del 33,33%). Il software è stato assimilato a beni
immateriali (art. 103 TUIR) e non a beni strumentali, implicando
l'impossibilità della deduzione integrale nell'anno di acquisto anche in
caso di prezzo inferiore a Euro 516,46 (anche se costa 15 Euro).
La risoluzione n. 72/E del 25-5-2006 sembra mettere in discussione tali
affermazioni. In essa si sostiene che una banca dati su cd-rom, acquistata
da un commercialista, date le sue caratteristiche, sia da considerarsi un
bene materiale strumentale all'attività di lavoro autonomo, poiché ha
un'utilità pluriennale e, pertanto, il relativo costo deve essere
ammortizzabile (aliquota pari al 15%) oppure deducibile integralmente per
cassa se di importo inferiore ad Euro 516,46. Soprattuto le motivazioni
addotte sembrano confutare quelle a sostegno della tesi della risoluzione
del 2002. Più in generale qualche anno fa, l'Associazione dottori
commercialisti di Milano, con la norma di comportamento n. 151, aveva
sostenuto il principio di cassa per qualunque importo relativo a software
applicativo.
Che ne pensate?
applicativi acquistati da professionisti (intesi come lavoratori autonomi e
non impresa).
L'agenzia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 117/E del 12-4-2002. In
essa, in analogia con i redditi di impresa, si afferma il principio di
competenza e non di cassa e aliquote di ammortamento pari al 50% (prima del
Decreto Bersani erano del 33,33%). Il software è stato assimilato a beni
immateriali (art. 103 TUIR) e non a beni strumentali, implicando
l'impossibilità della deduzione integrale nell'anno di acquisto anche in
caso di prezzo inferiore a Euro 516,46 (anche se costa 15 Euro).
La risoluzione n. 72/E del 25-5-2006 sembra mettere in discussione tali
affermazioni. In essa si sostiene che una banca dati su cd-rom, acquistata
da un commercialista, date le sue caratteristiche, sia da considerarsi un
bene materiale strumentale all'attività di lavoro autonomo, poiché ha
un'utilità pluriennale e, pertanto, il relativo costo deve essere
ammortizzabile (aliquota pari al 15%) oppure deducibile integralmente per
cassa se di importo inferiore ad Euro 516,46. Soprattuto le motivazioni
addotte sembrano confutare quelle a sostegno della tesi della risoluzione
del 2002. Più in generale qualche anno fa, l'Associazione dottori
commercialisti di Milano, con la norma di comportamento n. 151, aveva
sostenuto il principio di cassa per qualunque importo relativo a software
applicativo.
Che ne pensate?